Art. 5.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, per la definizione di società o di soggetti controllati o collegati ad altra società, si applicano l'articolo 2359 del codice civile
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e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Ai fini della presente legge, per schermo cinematografico si intende uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, svolgente attività annua di programmazione non inferiore a quattro mesi.
3. Ai fini della presente legge, per complesso cinematografico si intende uno spazio al chiuso dotato di due o più schermi cinematografici.
4. Ai fini della presente legge, per impresa di distribuzione o di esercizio si intende l'impresa cinematografica avente sede legale e domicilio fiscale in Italia, che svolge in Italia la maggior parte della propria attività rispettivamente nel settore della distribuzione o dell'esercizio cinematografico.